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Chi deve
pagare l'ICI
La dichiarazione
Calcolo dell'imposta
Le aliquote
Immobili adibiti ad abitazione
principale
Le pertinenze dell'abitazione
principale
Come e quando si paga
Soggetti non residenti
nel territorio dello Stato
Chi deve pagare l'ICI
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili
e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
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La dichiarazione
I soggetti interessati devono presentare al Comune
una apposita dichiarazione relativa al possesso degli immobili
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto
ministeriale (per il 2003, il Decr. 22/04/2004). Se non si verificano
variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta,
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. I Comuni
possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione,
per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
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Calcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI
si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base
imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile,
rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati
dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie
A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D
e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria
C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal
valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la
base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del
25%, moltiplicato per 75.
L'imposta è dovuta proporzionalmente
ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso:
il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è
computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile
per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto
che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno
di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari connesse
al mutamento della soggettività passiva o della destinazione d'uso
dell'immobile. In tal caso, può essere utile, ai fini della determinazione
dell'imposta, consultare gli esempi riportati nella circolare
n. 3/FL del 7 marzo 2001 (pagina "Per saperne di più").
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Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
Per conoscerne la misura il contribuente può consultare gli estratti
delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune
ove è ubicato l'immobile.
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Immobili adibiti ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
è riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta pari a € 103,29
annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale
detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al
pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve
essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti che
dimorano nell'immobile, in parti uguali tra loro, prescindendo,
quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
- assimilare all'abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà
o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
- stabilire l'assimilazione
all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela
e accordando a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta
o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione
fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza
dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal
caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione
del contribuente.
Per conoscere se, quali condizioni ed in che
misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve
interpellare il Comune destinatario del versamento dell'imposta.
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Le pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle
pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale
dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il
Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota
anche alle pertinenze.
Riguardo poi all'ammontare della detrazione
stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, occorre ricordare che se detto ammontare non trova
totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale
deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta
per le pertinenze.
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Come e quando si paga
L'Ici va versata in due rate:
- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è
pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda
rata, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e
le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto
già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche effettuare
il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine
previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più
immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per
l'ICI complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili
situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti
per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici
postali o presso il concessionario della riscossione o presso
le banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diverse
disposizioni del Comune.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro
trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del
3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3%
annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni
di ritardo. Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento
dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per
il pagamento.
In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al
6% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo,
anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione
ai giorni di ritardo. Gli importi così determinati a titolo di
sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo
da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino
postale appositamente predisposto per l'ICI avendo cura di barrare
la casella "Ravvedimento".
Esempio: Se contribuente effettua il
versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l'imposta da
pagare è pari ad € 120,00, il calcolo da effettuare è il seguente:
€ 120,00 (a titolo di imposta) +
€ 4,50 (a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo:€ 120,00
x 3,75%) +
€ 0,22 (a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni
di ritardo ottenuti dal calcolo
(€ 120 x 3 x 22) ÷ 36.500 = 0,216)
Quindi l'imposta totale ammontera' a 124,72 Euro.
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Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta
dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione
degli interessi del 3%. Si ricorda che per i cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata
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