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Presupposto:
è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio
dello stato, a qualsiasi uso destinati.
Soggetti passivi:
sono i proprietari degli immobili soggetti all'imposta e i titolari dei diritti
reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti
e anche se non hanno sede legale o amministrativa o non esercitano attività nel territorio dello
stato.
Immobili concessi in leasing:
soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà. Il contratto
di locazione finanziaria è perfezionato e quindi la soggettività passiva ici passa dal locatore al
locatario, al momento della consegna dell'immobile.
N.B. In caso di leasing di fabbricati di tipo d, privi
di rendita e posseduti da imprese, il locatario diventa soggetto
passivo il 01/01 dell'anno successivo a quello di stipula del contratto.
Diritto di superficie:
il periodo da assumere a tassazione è quello che va dalla costituzione
del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione o, se precedente, fino a quello di utilizzo del
fabbricato; dal 01/01/98 il soggetto passivo è il superficiario.
A partire dal 01/01/98, la cooperativa edilizia concessionaria
del diritto di superficie su aree di proprietà comunale è soggetta
all' I.C.I.
Soggetti contitolari:
ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell' I.C.I.
Limitatamente alla sua quota parte. Dal 01/01/98 il comune ha
facoltà di stabilire, con regolamento, la regolarità dei versamenti
eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri. Per i
primi anni di applicazione dell' I.C.I., previo consenso dei contitolari
interessati, il comune può ritenere validi i versamenti effettuati
congiuntamente anzichè disgiuntamente.
Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello
stato:
Per quelli concessi in locazione con patto di futura
vendita e riscatto, il soggetto passivo I.C.I. è l'assegnatario.
Immobili condominiali:
per le parti comuni e le unità di
proprietà condominiale con rendita catastale attribuita, la dichiarazione
deve essere presentata dall'amministratore del condominio per
conto dei condomini, mentre il versamento può essere effettuato
dall'amministratore ovvero dai singoli condomini, pro quota.
Immobili di procedure concorsuali:
per gli immobili compresi
nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa l'i.c.i.,
calcolata per ciascun anno di possesso compreso nella durata della
procedura, è prelevata sul prezzo ricavato dalla vendita e versata
entro tre mesi dall'incasso del prezzo. Entro lo stesso termine
deve essere presentata la dichiarazione.
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